Associazione Proprietari Casa: pacifica la proprietà comunale dei rivi urbani

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rivi urbaniUna nota di  Associazione Proprietari Casa Confedilizia Piacenza sulla questione della proprietà dei rivi urbani.
“Il Comune di Piacenza pare sostenere – quantomeno ad opera di suoi uffici tecnici – che,  in base all’art. 840 del Codice civile, il quale sancisce “che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene”, i condotti sotterranei ricadono nella proprietà degli immobili che li sovrastano, con tutte le conseguenze di legge e i connessi obblighi che comporta il relativo diritto.
La tesi non tiene peraltro conto del fatto che l’esistenza dei rivi sotterranei non è di pubblica conoscenza, non essendo gli stessi accatastati né oggetto di trascrizione nei pubblici registri; inoltre, ai proprietari dei fabbricati non è dato di sapere se il condotto sia parte della fognatura comunale ovvero sia un tratto dismesso di qualcuno dei 27 rivi che scorrevano in città e che ancora sono presenti in numero ridotto nel sottosuolo.
Per la soluzione del quesito, occorre prendere le mosse dalla condotta piacentina delle acque del Trebbia, tutt’ora esistente, che si è formata in epoca medievale, è composta da 20 rivi derivatori in sponda destra e 15 in sponda sinistra, per la irrigazione di una vasta plaga a sinistra e a destra del Trebbia e per la movimentazione di numerosi mulini per la macina delle granaglie.
Nella complessa regolamentazione della “condotta piacentina delle acque del Trebbia” fin dalle origini venne stabilito che dal Rivo Comune di destra e dal Rivo Piccinino e suoi derivati (S.Savino, Lazzaro, Santa Vittoria) fosse tratta alla città la c.d. “ ragione d’acqua comunale” che aveva la funzione principale – scrive il Bianchi in “Governo delle acque nell’agro Piacentino” – di  “inbottare l’oscena menagione  di parecchie centinaia di acquai, di cessi, di stalle“, a salvaguardia della salute.
Il Della Cella, nel validissimo testo “La condotta piacentina delle Acque del Trebbia”, scrive che i rivi derivatori sono proprietà immobiliari e appartengono a tutti gli utenti irrigui e macinatori, generalmente uniti in società o condominii, mentre la proprietà dei rivi urbani è del Comune di Piacenza.
Non potrebbe essere diversamente, posto che la rete di canali nei quali scorreva “la ragione d’acqua comunale” all’interno della città aveva una funzione pubblica, serviva alla comunità, al pari delle strade cittadine.
E’ interessante ricordare che il decreto 10.12.1931, con il quale lo Stato ha concesso alle utenze irrigue e macinatorie il diritto a continuare la derivazione delle acque dal Trebbia svolta nel trentennio precedente e ha indicato il Comune di Piacenza quale capoconsorte delle utenze, contiene altresì l’attestato che gli “antichi Statuti, Ordini e Regolamenti, relativi alla disciplina degli usi d’acqua possono continuare ad applicarsi.”, così riconoscendo il prioritario diritto del Comune alla “ragione d’acqua” per la pulizia della città; del quale diritto, il Comune si è pienamente servito fino al momento della realizzazione della fognatura e, occasionalmente, anche negli anni successivi.
Il Consorzio dei Rivi Urbani è stato istituito dal Podestà di Piacenza il 28.10.1928, quale consorzio volontario, regolato dall’art. 918 c.c., che consentiva agli utenti di forza motrice e irrigua operanti all’interno della cerchia muraria, di partecipare alla gestione.
La costituzione del Consorzio e la sua successiva soppressione, con deliberazioni comunali, nell’anno 1995, non hanno inciso sulla proprietà originaria che, ripetiamo, risale ai secoli passati, nei quali la Comunità ha tracciato una fitta rete di canali all’interno della mura per lo scolo delle acque luride, mantenuta efficiente fino al secolo scorso.
In conclusione, la proprietà dei rivi urbani è del Comune di Piacenza. (G.L.G.)”

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