Ex Chiesa del Carmine, l’Ordine nazionale Architetti riscontra “anomalie” nel bando per il restauro

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Tempesta sulla procedura per l’incarico relativo al restauro dell’ex Chiesa del Carmine, di proprietà del Comune di Piacenza: in risposta ad una mail dell’Ordine degli Architetti di Piacenza, è infatti arrivata una lettera (link: http://asp2.gedinfo.com/imgportfolio/archiworld/images/img_6/img_20766.pdf ) – firmata dal presidente nazionale dell’Ordine degli Architetti  Leopoldo Freyrie, dal Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi Salvatore La Mendola e dal consigliere segretario Franco Frison – nella quale si suggerisce all’Ordine piacentino di “sottoporre le anomalie segnalate al Comune di Piacenza, al fine di riconsiderare contenuti e tenore del bando, revocandolo in autotutela ed apportando le modifiche necessarie per superare le anomalie rilevate”.
Numerose le anomalie che si fanno rilevare da Roma, come si può leggere nel testo integrale della lettera pubblicato proprio dal sito dell’Ordine piacentino: “Nel merito, esaminata la documentazione prodotta e acquisiti i pareri tecnicolegali degli Uffici di consulenza di questo Consiglio, si espongono le osservazioni che seguono:
· sia il bando che il disciplinare non tengono conto dell’art. 39 del D.L. 90/2014,
convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, aggiungendo il comma 2 bis
all’art. 38 del Codice dei Contratti, stabilisce nuove regole per l’esclusione dei
concorrenti da una gara;
· punto III.1.1) del bando (Cauzioni e garanzie richieste) – Per le attività di
progettazione non si applicano gli artt. 75 e 113 del Codice, così come chiarito
dall’art. 268 del DPR 207/2010. A tali attività, per quanto concerne le garanzie, si
applica solamente l’art. 111 del Codice, che prevede una semplice polizza di
responsabilità civile professionale;
· a pag. 16 del disciplinare si parla di dichiarazione riferita a tutti i lotti, benché la
gara faccia riferimento ad unico lotto. Ciò ingenera un chiaro vizio di legittimità
della procedura, che deve riferirsi ad un servizio ben definito e supportato da
progetto, redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010 (Progettazione
di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);
· il disciplinare (pagg. 3 e 4) deve specificare che la comprova dei requisiti è
effettuata con AVCPASS (procedure obbligatorie dallo scorso 1 luglio);
· gli elementi di valutazione delle offerte non appaiono compiutamente conformi
rispetto a quanto prescritto dall’art. 266 del Regolamento;
· nelle procedure di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa si applica
l’allegato M del DPR 207/2010 e non l’allegato P, come indicato nel bando;
· è necessario rivedere del tutto i requisiti speciali, alla luce del fatto che per i
raggruppamenti temporanei (RTP) non possono essere previsti requisiti minimi
per i mandanti (vedi, ad esempio, art. 261, commi 7 e 8 del Regolamento);
· nel punto 6 del disciplinare è prescritta l’iscrizione camerale dei partecipanti.
Tale elemento non trova alcun supporto nelle norme di settore per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria;
· in merito alle competenze professionali, non essendo disponibile una relazione
illustrativa del servizio da affidare (art. 279 DPR 207/2010), appare ragionevole
considerare che la progettazione delle opere, relative ad interventi di restauro
(individuate nelle rispettive classi e categorie di cui al DM 143/2013), rientri tra le
competenze esclusive dell’architetto, mentre la progettazione di opere strutturali
edili (individuate dalle relative classi e categorie) rientrino tra le competenze sia
degli architetti che degli ingegneri;
· infine, dall’esame della documentazione pervenuta, non sono chiare le modalità
di calcolo dell’importo a base di gara che, in adempimento all’art. 5 del D.L.
83/2012, convertito in legge n. 134/2012, deve essere calcolato applicando il D.M.
143/2013”
Dall’insieme dei numerosi rilievi, come detto, il suggerimento all’Ordine piacentino “di sottoporre le anomalie
segnalate al Comune di Piacenza, al fine di riconsiderare contenuti e tenore del bando, revocandolo in autotutela ed apportando le modifiche necessarie per superare le anomalie rilevate”.

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