l Disegno di Legge Vicari (As 1865) torna a far discutere a distanza di quasi tre anni: presentato d’iniziativa dei senatori Vicari, Battaglia, Carrara, Cuffaro e Palmizio il 19 novembre 2009 e assegnato all’ottava commissione del Senato il 22 dicembre successivo, ne fu sospeso l’esame a seguito di un incontro con i rappresentanti degli ordini professionali di architetti, ingegneri, geometri e periti industriali, con l’intento di presentare un nuovo Ddl che riordinasse le competenze delle professioni legate all’edilizia superando gli aspetti più critici; ma questo rinnovato disegno non fu mai presentato. Il Ddl è così ritornato in discussione a metà aprile e – con le audizioni degli ordini a Palazzo Madama del 16 maggio – si è fortemente riaccesa la querelle tra le mansioni appannaggio dei geometri e quelle esclusive degli architetti. Cuore della disputa è il concetto di “modesta costruzione civile” che dovrebbe definire la competenza dei geometri , limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili appunto di modesta entità, con esclusione di quelle che comportano l’adozione anche parziale di strutture di cemento armato. Quando quest’ultimo materiale è necessario, resta in via eccezionale appannaggio dei geometri solo qualora si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo.
I contenuti del Ddl Vicari
Il provvedimento riguarda gli ambiti di intervento di geometri, geometri laureati, periti industriali con specializzazione in edilizia e periti laureati in classi “edilizie”, prevedendo un ampliamento del loro raggio di competenza: il Ddl stabilisce che le attività legate al progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione lavori ed il collaudo di edifici in cemento armato con massimo tre piani fuori terra in zona non sismica, e due piani in quella sismica, possano essere svolte anche dai geometri, che avranno altresì la possibilità di elaborare piani di lottizzazione dei Prg entro i limiti di un ettaro ed i piani di recupero. Sono esclusi i progetti di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati tra loro superiori a 5mila metri cubi in zona sismica ed i calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate. Lo svolgimento di queste attività è subordinato alla frequenza di un corso professionale di 120 ore con prova finale.
Il Consiglio dei Geometri: no al vincolo del cemento armato
Nell’Audizione degli Ordini del 16 maggio a Palazzo Madama, Fausto Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha esposto le istanze della categoria rappresentata, affermando che la presenza del cemento armato non è elemento sufficiente per definire non “modesta” una costruzione. Difatti – si legge nel documento presentato all’Audizione – “I 108mila geometri italiani […] per oltre 80 anni hanno progettato, calcolato e diretto edifici civili e destinati ad attività produttive e terziarie, classificati ‘modesti’ dall’art. 16 lettera m) del Regolamento del 1929, realizzandoli con qualsiasi tipologia di materiale. L’unica limitazione all’uso del cemento armato era contenuta nell’art. 16 lettera l) del Regolamento […]. Con il R.D. del 16 novembre 1939, n. 2229, il calcolo delle strutture in cemento armato veniva riservato ad ingegneri ed architetti, iscritti nei rispettivi albi, senza nulla togliere, però, alla possibilità dei geometri di progettare organismi edilizi di ‘modesta’ entità. Tale legge è stata abrogata con D. lgs, 13 dicembre 2010, n. 212, in quanto mai utilizzata e considerata del tutto inutile. Nessun’altra legge in vigore impedisce al geometra l’uso del cemento armato nella progettazione […] e l’unico riferimento limitativo rimane il termine della ‘modestia’ dell’edificio”. Un limite che è sempre stato valutato di volta in volta secondo principi di ragionevolezza da parte degli organi autorizzativi, ma che ha conosciuto una certa confusione con l’attribuzione delle costruzioni “semplici” agli architetti ed ingegneri junior (D.P.R. 5 giugno 2001), nuove figure professionali provenienti dalle classi di laurea triennali. Tuttavia il documento del Consiglio dei geometri ribadisce come “[…] la presenza del cemento armato, da considerare oggi un comune materiale costruttivo, per il suo diffuso utilizzo anche nelle costruzioni più semplici, non può essere considerato elemento sufficiente a definire non ‘modesta’ una costruzione e ciò, soprattutto a seguito dell’abrogazione dell’inutilizzato R.D. del 16 novembre 1939, n. 2229, che attribuiva ad ingegneri ed architetti una sorta di esclusiva nel calcolo strutturale”. Il documento tuttavia conclude con l’ammissione che il contenuto del Ddl Vicari potrebbe avere ripercussioni su altre categorie che non si intende danneggiare, e che l’imminente fine della legislatura rischia di rendere ancor più complessa una situazione già di per sé articolata; non viene però meno la richiesta, da parte della categoria dei geometri, di definizione del significato di ‘modesta costruzione civile’ ed in generale delle competenze del geometra e del geometra laureato, che – si propone – potrebbe essere contenuta e demandata ad un provvedimento del Ministro della Giustizia all’esito dei risultati di una commissione appositamente costituita presso il Ministero stesso, con la partecipazione paritetica delle categorie e termine operativo del 30 ottobre 2012.
Il Consiglio degli Architetti: Ddl in contrasto con la normativa europea
Rappresentati dal vicepresidente Massimo Gallone con un documento firmato dal presidente Leopoldo Freyrie, gli architetti si oppongono fortemente al Ddl 1865 appellandosi al diritto comunitario, affermando che il Ddl 1865 si pone in contrasto con la Direttiva 85/384/CEE, poi recepita integralmente dalla Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, vigente e relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio, che specifica esplicitamente le condizioni minime, non solo di formazione ma anche professionali, per l’esercizio di determinate attività professionali in altri Stati membri. Alla luce di tutto questo, nel documento del Consiglio degli Architetti si legge: “Ne consegue che l’individuare, con i disegni di legge S 1865 e S 2307, competenze diverse rispetto ai titoli e qualifiche professionali, propri, peraltro dei corsi di laurea specificamente approvati e contenuti nell’allegato V della direttiva 2005/36/CE, concretizzerebbe una violazione di principi fondamentali del diritto comunitario oltre che della predetta Direttiva comunitaria. Consentire ai geometri e periti industriali di aggirare tale regola […] potrebbe condurre l’Italia ad una procedura di infrazione per violazione dell’art. 53 del Trattato per il funzionamento dell’Unione Europea e della direttiva 2005/36/CE”. Il Consiglio degli architetti si oppone quindi a questo tipo di iniziative che, oltre a contrastare con le norme comunitarie, svilisce la professione dell’architetto, le sue qualifiche e specializzazioni, adeguatamente formate e caratterizzate da competenze peculiari ed esclusive.
Piacenza: Benito Dodi e Carlo Fortunati
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Piacenza, Benito Dodi, si associa a quanto espresso dal Consiglio Nazionale: contrario al Ddl 1865, come l’Ordine è favorevole ad un percorso di autoregolamentazione da svolgere assieme a geometri e periti per adeguare le competenze alla realtà tecnica senza ledere i diritti della comunità.
Tuttavia sembra che Piacenza sia una sorta di isola felice per quanto riguarda gli screzi sulle competenze di architetti, ingegneri e geometri: “La nostra città non riflette la situazione nazionale caratterizzata da forti contrasti tra le tre categorie: credo che questo derivi dalla buona collaborazione tra gli ordini, che c’è sempre stata – afferma Carlo Fortunati, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Piacenza – Da noi l’equilibrio ‘del buon senso’ tra gli ordini ha supplito con successo alla ‘vaghezza’ delle norme. Ad esempio, tutti e tre (architetti, ingegneri e geometri) organizziamo congiuntamente i corsi per la sicurezza sui cantieri; siamo più collaborativi che competitivi. Anzi, noi geometri siamo assidui clienti degli ingegneri, ai quali ci affidiamo, ad esempio, per progetti dove c’è di mezzo la sismica”.
Un problema, quello delle competenze, che sembra eterno: “La questione è antica – continua il geometra Fortunati – e legata al fatto che l’azione della nostra categoria è regolata da un Regio Decreto del 1929, piuttosto datato, in cui il legislatore ha utilizzato aggettivi come ‘modesto’, ‘tenue’, generando non poca ambiguità. Nonostante questo, il lavoro dei geometri è sempre stato svolto con capacità, secondo le regole di buon senso. Il grande problema di oggi è che il lavoro da spartire si è notevolmente ridotto, e questo inasprisce gli animi e spinge a mettere dei ‘paletti’ su chi può fare cosa. Con il Ddl Vicari si voleva chiarire con termini oggettivi, tecnici, aggettivi vaghi come ‘modesto’, denotando il limite con elementi concreti quali ad esempio l’estensione degli edifici, il numero di piani, eccetera. In realtà era immaginabile che questo disegno avrebbe portato ad un nulla di fatto”.
Questa ambiguità normativa in materia di competenze dei geometri comporta anche conseguenze pratiche che vanno oltre la querelle tra professionisti, minando il lavoro dei geometri stessi: “L’ambiguità nelle competenze viene spesso sfruttata dai clienti per fare causa al geometra al fine di non pagarne un lavoro svolto – afferma ancora il geometra Fortunati – Si tratta di un escamotage legale. Purtroppo anche questa è una conseguenza dell’ambiguità normativa, e molte delle cause in essere che mettono in dubbio le competenze dei geometri hanno alle spalle questa motivazione”.




